Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

“MATTEO Milano bella di nuovo”



Art. 1. – Costituzione


E’ costituita l’Associazione politico culturale denominata “MATTEO – Milano bella di nuovo”.



Art. 2. – Sede e durata


L’Associazione ha sede in Milano alla     .


Il trasferimento della stessa e l’eventuale istituzione di sedi secondarie è deliberato dall’Assemblea.

L’Associazione ha durata illimitata.   



Art. 3. – Simbolo


Il simbolo dell’Associazione è costituito da una grande lettera “M” di colore bianco con una croce di colore rosso al suo interno e un sottile bordo di colore nero all’esterno.

È altresì adottato un simbolo più esteso, recante il nome completo dell’Associazione. La medesima lettera “M” costituisce l’iniziale del logotipo “MATTEO” in carattere stampato maiuscolo di colore rosso e della tagline “Milano bella di nuovo” in carattere stampato maiuscolo di colore nero. 



Art. 4 – Principi ispiratori, finalità e scopi 

L'Associazione ha carattere volontario e svolge la sua attività senza finalità di lucro.

L'Associazione si impegna a promuovere il buon governo e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica del Comune di Milano e del suo territorio di riferimento, ispirandosi ai principi fondamentali di libertà e giustizia, operando con una struttura e contenuti democratici al fine di plasmare una comunità unita e prospera, in cui ognuno ha voce e valore.

L’Associazione persegue e promuove, in particolare:

Art. 5 – Associati  


Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che ne condividano appieno gli ideali e gli scopi.

Gli associati si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa e alla realizzazione delle finalità istituzionali, accettando e rispettando lo Statuto e le norme dell'Associazione.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. 


L’ammissione all’Associazione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato ed è subordinata al pagamento della quota associativa prevista per l’anno corrente.

Le richieste di adesione da parte di minorenni debbono essere controfirmate dal genitore o tutore legale.


Il numero di soci illimitato.  

I soci si distinguono in:

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra di essi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tuttavia, ai soci maggiorenni è esclusivamente riservato il diritto di voto all’interno dell’Assemblea, in particolare per quanto riguarda le modifiche al presente Statuto e l’approvazione del rendiconto consuntivo e dei regolamenti, nonché il diritto all’elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati. Perdita della qualifica di socio. 

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. 

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui l’accoglimento della domanda è comunicato all’interessato. 

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo e devono provvedere al relativo versamento entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Tale quota, in qualunque mese venga versata, ha validità per l’anno sociale in corso. 

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, morosità, morte o scioglimento dell’Associazione. 

Le dimissioni volontarie debbono essere comunicate per iscritto e possono avvenire in qualsiasi momento, senza restituzione della quota. 

I soci dimissionari o morosi potranno presentare una nuova richiesta di adesione. La riammissione è tassativamente subordinata alla totale corresponsione delle somme eventualmente dovute. 

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento gravemente e ripetutamente difforme dell’associato rispetto alle disposizioni del presente Statuto, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione.



Art. 7 – Organi dell’Associazione.


Gli organi dell’Associazione sono: 




Art. 8 – Assemblea dei soci.


L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni. 


Essa è il luogo primario di confronto, discussione e controllo, atto a garantire la democraticità e a vigilare sull’attività dell’Associazione e sull’operato dei suoi Organi.

Ogni socio ha facoltà di esprimere liberamente le proprie opinioni sull’ordine del giorno.  


L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente e, in alternativa, su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o di due terzi dei soci.

L’Assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo.


L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea con ogni mezzo atto a portarlo a loro conoscenza e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. È inoltre sempre prevista la contestuale pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Associazione. 


In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei soci convocati; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le delibere richiedono, di norma, la maggioranza semplice. Le modifiche allo Statuto e la revoca dei componenti degli Organi sociali sono approvate a maggioranza qualificata dei ⅔ dei votanti. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza qualificata dei ¾ dei votanti.  

In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro associato avente diritto al voto. Ogni associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Delle delibere assembleari e dei relativi verbali deve essere data pubblicità sul sito web dell'Associazione.

L’Assemblea:

Art. 9 – Il Presidente.


Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

È eletto dall’Assemblea dei soci con un mandato di quattro anni, salvo i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca deliberata dell’Assemblea stessa.

Può essere rieletto.


Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Dirige l’Associazione, garantendo il rispetto delle regole e della democrazia interna, sorveglia l’andamento amministrativo, verifica l’osservanza dello Statuto e attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e redigere le liste per le competizioni elettorali, sentito il Consiglio Direttivo. 


Ha il potere di firma ed è il responsabile della comunicazione dell’Associazione e dei rapporti con la stampa.

Il Presidente provvede inoltre a nominare annualmente il Vice Presidente, il Segretario e i componenti del Consiglio Direttivo. 


In casi di urgenza, il Presidente è autorizzato a prendere decisioni su materie che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, in cui si valuterà fra l’altro se l'urgenza era tale da legittimare l'intervento del Presidente.

La revoca del Presidente è votata dall’Assemblea dei soci su proposta di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo dei membri dell’Assemblea. La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all’Assemblea.

In caso di revoca del Presidente decade contestualmente anche il Consiglio Direttivo. 



Art. 10 – Il Vice Presidente.


Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i soci maggiorenni dell’Associazione e rimane in carica per un anno.

Può essere nominato più di una volta. 


Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. Nei casi di impedimento definitivo, revoca o dimissioni volontarie del Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione – entro 60 giorni – dell’Assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo Presidente. 


In via ordinaria, il Vice Presidente coordina le funzioni specifiche assegnategli dal Presidente e supervisiona il lavoro degli altri membri dell'Associazione. 


Collabora con il Presidente nella programmazione delle attività, fornendo supporto operativo, e nella definizione dell’indirizzo politico.


Art. 11 – Il Segretario.

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i soci maggiorenni dell’Associazione e rimane in carica per un anno. 

Può essere nominato più di una volta. 

Il Segretario si occupa della gestione organizzativa dell’Associazione. Redige e cataloga tutti i documenti relativi alla vita associativa, compila i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il Libro dei soci e gestisce le comunicazioni con i membri dell’Associazione.   

In via ordinaria, il Segretario coordina le funzioni specifiche assegnategli dal Presidente e supervisiona il lavoro degli altri membri dell'Associazione. 

Collabora con il Presidente nella programmazione delle attività, fornendo supporto operativo, e nella definizione dell’indirizzo politico.


Art. 12 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri annualmente nominati dal Presidente tra i soci maggiorenni dell’Associazione. 


Membri di diritto del Consiglio Direttivo sono il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Esso realizza e mette in pratica le linee politiche fissate dall’Assemblea dei Soci. Indirizza, coordina e sorveglia l’operato degli Organi dell’Associazione. 

Ha facoltà di predisporre un regolamento contenente ulteriori norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione, da sottoporre in seguito all’approvazione dell’Assemblea dei soci.  

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente e, in alternativa, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. 

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data del Consiglio con ogni mezzo atto a portarlo a loro conoscenza e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. È inoltre sempre prevista la contestuale pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri. 

Le delibere richiedono, di norma, la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Delle delibere consiliari e dei relativi verbali deve essere data pubblicità sul sito web dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:



Art. 13 – Patrimonio ed esercizio sociale.


Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi straordinari e da ogni altra elargizione in beni e in denaro, nonché da lasciti, donazioni o eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione e dai beni mobili e immobili comunque acquisiti.


L’esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 


Il rendiconto consuntivo sarà redatto dal Consiglio Direttivo e da questi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Esso sarà pubblicato sul sito web dell’Associazione almeno dieci giorni prima della seduta di approvazione allo scopo di darne visione e conoscenza agli interessati. 


È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Art. 14 – Scioglimento dell’Associazione.


Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci appositamente convocata con il voto favorevole di almeno i ¾ dei votanti.


In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

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